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Ordinanza — n. 45051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already refuted arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Renato Miftari's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances based on alleged cooperation, but the court found this argument identical to one already successfully refuted. The appellate court had deemed the cooperation irrelevant by weighing it against the appellant's prior conviction for multiple drug trafficking offenses.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are a reproduction of identical censure already adequately refuted by the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments generic mitigating circumstances drug trafficking conviction procedural costs attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie reati economici

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTARI RENATO nato il 14/11/1998 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Miftari Renato; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto non rilevante la prospettata collaborazione valorizzando la precedente condanna per plurimi fatti di cessione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2