Italian court dismisses appeal as generic and repetitive, citing prior territorial court findings on drug quantity and public possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Hamo Houssin's appeal inadmissible for being generic and a mere reproduction of arguments already thoroughly examined by the territorial court. The lower court had determined that the 12.164 grams of heroin possessed on a public street could not be considered for exclusively personal use. Consequently, the court rejected the new submissions and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reproduces identical grievances already adequately examined by the territorial court, which has already established the facts regarding drug quantity and public possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMO HOUSSIN nato il 03/03/1978 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hamo Houssin; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente del tipo eroina non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale, valorizzando, al riguardo, sia la niente affatto scarsa quantità invece idonea alla predisposizione di 27 dosi (grammi 12,164), sia il fatto di aver detenuto la stessa sulla pubblica via; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10