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Ordinanza — n. 45046/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of subjective element and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Amato Raffaele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because the lower court correctly identified the necessary subjective element for the alleged insult charge. Additionally, the second ground regarding generic mitigating circumstances was rejected as it contradicted the appellate court's assessment of the crime's gravity and the defendant's personality. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded due to the lower court's correct finding of subjective elements, and if the second ground is merely a repetition of censure already adequately refuted by the appellate court regarding the gravity of facts and the defendant's personality.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal subjective element insult generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs fine modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per atto illecito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 04/02/1995 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amato Raffaele; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di merito dato conto (pag.

7) della sussistenza del necessario elemento soggettivo in merito al delitto di oltraggio contestato; osservato che il secondo motivo con cui si censura la mancata conc:essione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla corte di appello che ha messo in risalto la particolare gravità dei fatti commessi e la non positiva personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/