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Ordinanza — n. 45045/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and inadmissible due to prior territorial court rulings on responsibility and expulsion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Drehmi Mudi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The territorial court had already found the appellant responsible for the charges, rejected generic mitigating circumstances, and upheld his expulsion based on family ties and danger to society. The Supreme Court rejected the generic arguments as repetitive of these established findings, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal contains generic and repetitive arguments already adequately examined by the territorial court, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal arguments repetitive censure inadmissibility of appeal criminal responsibility expulsion from territory procedural costs prior territorial judgment espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DREHMI MUDI nato il 07/12/1986 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Drehmi Majdi; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere: il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pagg. da 7 a 10 sentenza impugnata), giustificata la esclusione delle circostanze attenuanti generiche (ultimo capoverso pag. 10 e pag. 11 ove è stata valorizzata anche la condotta successiva ai fatti); la infondatezza delle censure rivolte alla espulsione dal territorio nazionale avendo la Corte territoriale, da un canto, mettendo in risalto i motivi alla base della ritenuta pericolosità, d'altro canto, osservando come il semplice certificato di matrimonio non dimostrasse un radicamento sul territorio del nucleo familiare, in assenza di pur agevole produzione dello stato di famiglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27