Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45044/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of confiscation articles due to lack of specific reasoning on gold bars.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Vescovo Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural and penal codes regarding the confiscation of gold bars, claiming a lack of specific reasoning. The court rejected this, noting the appellate court strictly adhered to remittal limits and that the gold bars were correctly identified as the product of the crime, consistent with prior rulings on similar assets.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: The court's decision to declare an appeal inadmissible when the lower court correctly identified confiscated goods as the product of the crime, despite the appellant's claim of insufficient reasoning, stands valid if the operative part remains consistent with prior jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of proceeds lack of reasoning remittal limits procedural violation inadmissible appeal gold bars confiscation Cassation review confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
al contempo deducendo la violazione dell'art. 240 cod.
art. 240 cod. pen
al contempo deducendo la violazione dell'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 22493 del 2021 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESCOVO FRANCESCO nato a PALERMO il 10/06/1950 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vescovo Francesco e la memoria del difensore in data 5 ottobre 2023 con cui si ribadisce l'ammissibilità del ricorso alla luce dei motivi proposti insistendo per il loro accoglimento; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si contesta con i due motivi la violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. al contempo deducendo la violazione dell'art. 240 cod. pen. là dove i lingotti confiscati sono stati ritenuti prodotto del reato sono manifestamente infondati tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello si è attenuta con rigore ai limiti del rinvio avendo motivato in punto di disposta confisca ritenendo che, come già in precedenza effettuato con riferimento ad altri beni, l'oro in lingotti fosse il prodotto della ricezione e fusione dei monili in oro ricevuti ed il risultato della violazione contenuta nella norma incriminatrice contestata al capo d); rilevato che nessuna mutazione del titolo è stato effettuato da parte della Corte di merito in quanto l'operazione risulta identica a quella che ha portato questa Corte a ritenere manifestamente infondata identica censura in merito al fornetto ed ai crogioli, visto che solo la assenza di motivazione sul punto ha comportato l'annullamento, nonostante identica censura (pag. 5 - prima del considerato in diritto, della sentenza n. 22493 del 2021 di questa Suprema Corte) fosse stata formulata con riferimento ad altri beni confiscati (fometto e crogioli); ritenuto, allora, che nessuna preclusione risulta sussistere in ordirle al titolo di reato posto a fondamento della confisca, come anche implicitamente già evidenziato nella sentenza di rinvio a cui la Corte di appello si è conformata; rilevato che nessun esito sortisce la memoria presentata dalla difesa, non idonea a superare le conclusioni sopra esposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così