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Ordinanza — n. 45043/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unsubstantiated lack of reasoning claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bonaventura Carmelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked reasoning regarding liability, but the court found this claim generic and devoid of specific factual or legal criticism. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the threshold for substantive review required by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a precise exposition of the facts or legal reasons to be verified.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of reasoning inadmissibility procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVENTURA CARMELO nato a CATANIA il 25/03/1984 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bonaventura Carmelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essendo meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10