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Ordinanza — n. 45042/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to rebut appellate court's factual findings on identity and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bebja Altin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Altin argued that the lower court incorrectly identified him as the perpetrator and that the sentence was improperly calculated, but these claims were deemed generic and insufficiently supported. The court rejected these arguments because the Court of Appeal had already established multiple factual elements confirming Altin's identity and the application of the most favorable law at the time of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to effectively rebut the factual findings and legal reasoning of the appellate court regarding identity and sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds identity of perpetrator sentencing review Cassazione ordinanza registrazione clandestina di conversazioni mancata prova di parzialità accertamento dei rumori

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEB.JA ALTIN nato il 02/04/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bebja Altin; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha identificato nel ricorrente il soggetto captato ed autore dei fatti contestati è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi elementi che deponevano per la certa riferibilità delle condotte al medesimo (pagg. 4, 5 e 6); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo che si rivela generico nella parte in cui non contrasta il punto della decisione in cui si è dato atto che la pena era stata concordata con il P.G. e quantificata sulla base della più favorevole normativa vigente al momento del fatto (pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/