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Ordinanza — n. 45041/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45041/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JASHARI AVNI nato il 30/11/1978 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jashari Avni; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi afferenti, rispettivamente, la ritenuta responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate in sede di gravame avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta rilevando che: la responsabilità fosse evidente in ragione della determinante spinta rivolta nei confronti degli operanti che avevano il diritto di intervenire in quanto era in atto una aggressione nei confronti della compagna convivente; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata per la pessima condotta processuale che denotava assenza di rivisitazione dell'agito anche desunta dal tentativo del ricorrente di accusare la compagna di averlo calunniato; che adeguata valorizzazione è stata fatta della reazione posta in essere nei confronti degli operanti che necessitò dell'intervento di altre due pattuglie; quanto alla sospensione condizionale della pena è stata valorizzata la consistenza del fatto; che, infatti, la valutazione in merito alla concedibilità della sospensione condizionale della pena non necessita dell'analisi di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente la indicazione di quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45041/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., essendo invece sufficiente la indicazione di quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante violenza domestica sanzione disciplinare dell'avvocato partecipazione al reato comportamento abusivo coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JASHARI AVNI nato il 30/11/1978 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jashari Avni; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi afferenti, rispettivamente, la ritenuta responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate in sede di gravame avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta rilevando che: la responsabilità fosse evidente in ragione della determinante spinta rivolta nei confronti degli operanti che avevano il diritto di intervenire in quanto era in atto una aggressione nei confronti della compagna convivente; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata per la pessima condotta processuale che denotava assenza di rivisitazione dell'agito anche desunta dal tentativo del ricorrente di accusare la compagna di averlo calunniato; che adeguata valorizzazione è stata fatta della reazione posta in essere nei confronti degli operanti che necessitò dell'intervento di altre due pattuglie; quanto alla sospensione condizionale della pena è stata valorizzata la consistenza del fatto; che, infatti, la valutazione in merito alla concedibilità della sospensione condizionale della pena non necessita dell'analisi di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente la indicazione di quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso