Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Saadani Hamza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for their application despite the absence of positive evidence. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already adequately refuted by the appellate court, which relied on the lack of new elements and the proportionality of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of those already rejected by the appellate court or lack any new elements capable of influencing the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI HAMZA nato il 12/07/1994 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Saadani Hamza; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga censura adeguatamente' confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto di condividere le ragioni poste a fondamento della decisione sul punto resa dal Tribunale che aveva fatto riferimento, oltre all'assenza di elementi positivi da valorizzare (non allegati neppure in sede di legittimità), alla congruità della determinazione della pena ed ai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1