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Ordinanza — n. 45034/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic mitigating circumstances argument repeats prior appellate rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Johari Sami's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on his youth, but the appellate court had already rejected this by highlighting his numerous prior convictions and extensive criminal record. The Supreme Court found the appeal's argument identical to the one previously refuted, necessitating dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal arguing for generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reproduces a ground already rejected by the appellate court due to the defendant's prior criminal history.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal repetitive argument Cassazione ordinanza attenuazione della pena pagamento dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHARI SAMI nato a CARPI il 11/09/2000 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Johari Sami; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura. adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, pur prendendo in considerazione la giovane età del ricorrente, ha messo in rilievo la precedente condanna per numerosi reati e la pluralità di precedenti penali tale da giustificare la mancata concessione delle attenuanti richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10