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Ordinanza — n. 45031/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unsubstantiated lack of motivation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Cracolici Ignazio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's claim regarding a lack of motivation on liability and evidence to be generic and devoid of specific factual or legal criticism. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the threshold for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation inadmissibility substantive criticism court costs Cassa delle ammende procedural defect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRACOLICI IGNAZIO nato il 06/07/1978 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cracolici Ignazio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità ed alla valutazione delle prove è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essendo meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10