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Ordinanza — n. 45030/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daki Outman inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a first-instance decision regarding expulsion and sentencing, arguing for omitted reasoning and expulsion grounds. The court rejected these claims as they were either outside the scope of permissible cassation grounds or too generic to be substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing decisions are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification; generic complaints regarding omitted reasoning or expulsion grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted reasoning expulsion from territory cassation grounds sentencing decision espulsione di familiari allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
attraverso il quale si censura la omessa motivazione ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
attraverso il quale si censura la omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 235 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI OUTMAN CUI 031UM7K nato il 29/11/1991 avverso la sentenza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daki Outman; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche. apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la disposta espulsione dal territorio dello Stato è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, preso atto dell'assenza di consenso in ordine a detto profilo, ha reso completa e giuridicamente corretta motivazione in merito alle ragioni da cui desumere il rischio di reiterazione dei reati, prendendo in esame ex art. 235 cod. pen., oltre ai precedenti che ne esaltavano la dedizione esclusiva alla commissione dei reati, l'assenza di attività lavorativa e di un valido titolo di soggiorno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci