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Ordinanza — n. 45029/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticism fails to compare mitigating circumstances with prior criminal records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Danilo Latanza's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Latanza argued that the appellate court reduced his sentence too little by ignoring generic mitigating circumstances. The court rejected this, ruling the complaint generic because it failed to compare the reduction with the defendant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific comparison between the applied sentence reduction and the defendant's prior criminal history.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds prior criminal record mitigating circumstances Corte di Cassazione controllo della commisurazione della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATANZA DANILO nato a TARANTO il 08/11/1979 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Latanza Danilo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha rideterminato riducendo la pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione è generico in quanto provo di effettiva critica poiché omette ogni confronto con le rappresentate ragioni che impedivano una maggiore riduzione della pena là dove, pur esclusa la recidiva, sono stati apprezzati i precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1