Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding notification nullity and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the second-instance judgment on grounds of notification nullity, which the court rejected because the defendant had elected domicile at their lawyer's office where acts were served via PEC. Furthermore, the court found the arguments regarding the lack of motivation in the sentencing and the omission of mitigating circumstances to be manifestly unfounded and generic, as the lower court's reasoning was complete and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; if the appeal is manifestly unfounded or generic, the Court of Cassazione declares it inadmissible without examining the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Teodoro Antonio Claudio, nato a Torrevecchia Teatina il 15/02/1956 avverso la sentenza del 19/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che è manifestamente infondato il motivo di ricorso che attiene alla nullità delle notifiche in appello tenuto conto che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore al quale sono stati notificati, via PEC, l'atto di citazione e l'avviso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché gravemente carente, anche con riferimento all'omesso esame dei motivi di appello, sulla configurabilità del reato di cui all'art.334 cod. pen. e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato sono manifestamente infondati e generici perché volti alla rilettura in fatto di circostanze correttamente ricostruite in fatto e valutate in diritto; che sono manifestamente infondati, al cospetto della completezza della sintetica motivazione della Corte di appello, i rilievi del difensore sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria; che, parimenti, sono insuscettibili di censura le valutazioni della Corte di merito su diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la censura del ricorrente involge un profilo rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di leaittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente .e logica motivazione • per carenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'applicazione delle circostanze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottob