Italian court dismisses appeal on sentencing as lower court properly weighed fine against detention options.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Feo Fabio Sebastian inadmissible regarding the specific sentence imposed for a contravention. The appellant argued against the chosen penalty, but the court found the lower court's reasoning sound in balancing the fine against potential detention. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has properly weighed the choice between detention and a fine based on the severity of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FEO FABIO SEBASTIAN (CUI 01UU62F) nato a RIVOLI il 12/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di De Feo Fabio Sebastian; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio in merito alla pena individuata in concreto per la contestata contravvenzione, unico aspetto che competeva alla Corte territoriale in sede di rinvio, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione dato conto della scelta tra la pena detentiva e pecuniaria, con conseguente ponderazione della irrogata e quantificata pena pecuniaria anche in ragione della consistenza del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/