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Ordinanza — n. 45026/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and challenged the confiscation order, but the court found these grounds insufficient under the modified procedural code. The court ruled that legal qualification errors can only be raised if they are immediately obvious or manifestly erroneous, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against plea-bargain judgments are limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, correlation between request and judgment, and legality of the penalty; general challenges to legal qualification are inadmissible unless they are immediately obvious or manifestly erroneous.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification error plea bargain judgment procedural code reform confiscation order confisca dei proventi di reato beni sequestrati flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990
attraverso il quale si censura la omessa riqualificazione del delitto di cui anbart. 73, comma 4, in quello di cui all'ipotesi lieve di cui al comma 5, d.IP.R.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiannento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSI BADR nato il 17/04/1998 avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Hassi Badr; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la omessa riqualificazione del delitto di cui anbart. 73, comma 4, in quello di cui all'ipotesi lieve di cui al comma 5, d.IP.R. n. 309 del 1990 è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che,' a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiannento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca della somma che nella stessa imputazione risulta espressamente indicata come provento dell'attività di spaccio e che la decisione fa riferimento alla confisca di quanto provento del reato e, pertanto, soggetto a confisca ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.