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Ordinanza — n. 45025/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and improper qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Scano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different legal qualification of the crime, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. The court ruled that the appeal lacked specific grounds for the first claim and failed to properly deduce the second claim as required by law, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specify decisive errors in the application of law or facts, or if it raises new legal qualifications not previously deduced in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review limits specific grounds requirement legal qualification error procedural defect prova del dolo tentata coazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
6 e 7); considerato che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANO ANTONIO nato a OLBIA il 19/02/1959 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Scano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); considerato che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 5); che peraltro nelle motivazioni rese si sottolinea che l'imputato ha agito con dolo nella piena consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo il che esclude implicitamente la diversa qualificazione giuridica invocata solo con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 otto