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Ordinanza — n. 45024/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming search nullity does not affect seizure or criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Marco Tabanelli's appeal inadmissible regarding claims of procedural violation and lack of reasoning. The court found the first ground infounded because established jurisprudence holds that search nullity does not automatically invalidate seized evidence or preclude criminal liability if the suspect possessed the items. The second ground was rejected as generic since the lower court's factual assessment remained logical and uncontradicted.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.p.; Art. 337 c.p.p.: The nullity of a search warrant does not automatically render the subsequent seizure of evidence inadmissible or the evidence itself unusable, nor does it necessarily exclude criminal liability if the suspect possessed the items independently of the search.

Parole chiave

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search nullity seizure validity evidence admissibility criminal liability procedural violation Cassazione ordinanza deterrenza perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 c.p.p.
Art. 337 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, La Cognata
Lg.vo 150 del 2022, la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, La Cognata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABANELLI MARCO nato a LUGO il 15/07/1974 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Tabanelli Marco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge processuale e vizio della motivazione in relazione al motivo di gravame sollevato dalla difesa con l'atto di appello che rilevava la nullità della perquisizione per il mancato avviso al difensore di fiducia della volontà dell'imputato di farsi assistere dal medesimo durante le operazioni di accertamento, è manifestamente infondato in quanto secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, maturato prima della entrata in vigore del D.

Lg.vo 150 del 2022, la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, La Cognata, Rv. 273641 - 01); che, in ogni caso, la eventuale illegittimità del sequestro non sarebbe comunque rilevante ai fini della esclusione della penale responsabilità dell'imputato il quale, a prescindere dalla loro apprensione, è pacifico detenesse gli strumenti indicati nell'atto di imputazione; considerato che il secondo motivo di ricorso è generico avendo la Corte territoriale confermato la valutazione operata dal primo giudice facendo leva su elementi e circostanze di fatto da cui, senza salti logici, ha potuto desumere la inconferenza della giustificazione fornita dal ricorrente e che la difesa si limita a ribadire in questa sede senza essere in grado di evidenziare aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il C