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Ordinanza — n. 45023/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding theft charges and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alberto La Barbera's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the denial of a specific mitigating circumstance, but the court found his complaints generic and unrelated to the specific factual findings of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 56, 628 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: An appeal must be specific and grounded in particular errors of fact or law; generic complaints regarding the reconstruction of facts or the application of statutory provisions without pinpointing specific deviations from the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal aggravated theft mitigating circumstance procedural requirements furto aggravato altri capi d'accusa indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
3 e 4); osservato che l'ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA ALBERTO nato a PALERMO il 20/06/2001 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alberto La Barbera; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica e circostanziale del reato di cui al capo A) dell'imputazione, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel tto di furto consumato e pluriaggravato, il ricorrente insiste sul punto basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che anche il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto di reato di cui al capo B), è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente inquadrato il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); osservato che l'ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle censure e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10