Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45022/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding absorbed offenses, upholding lower court's correct legal reasoning on complex crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45022/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Taibbi inadmissible, rejecting his claims regarding the absorption of the crime of damage into the crime of repeated injuries. The lower court had correctly established that aggravated damage absorbs assault but not injuries, a distinction supported by prevailing jurisprudence. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.; Art. 580 c.p.: The crime of aggravated damage absorbs the crime of assault but not the crime of personal injuries, which retains autonomy due to the distinct pathological state caused to the victim.

Parole chiave

Generato dall'IA
absorption of crimes complex offense damage to property personal injuries assault criminal procedure Cassation appeal danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.
Art. 580 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19447 del 03/11/2015, Affronte
Sez. 2, n. 6376 del 22/11/2007, Illmer
267125 01; cfr., peraltro, Sez. 2, n. 6376 del 22/11/2007, Illmer, Rv.
Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado
Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasift
Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo
282423 01; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIBBI ALESSIO nato a CALTANISSETTA il 16/0411993 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; ‘(1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Alessio Taibbi; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa considerazione dell'assorbimento del delitto di danneggiamento in quello di lesioni reitera una censura avanzata con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta che riposa su una incontroversa ricostruzione del fatto che fonda una conclusione in diritto del tutto corretta e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 5, n. 19447 del 03/11/2015, Affronte, Rv. 267125 01; cfr., peraltro, Sez. 2, n. 6376 del 22/11/2007, Illmer, Rv. 239441 - 01, secondo cui il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe, quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali che conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa; considerato che anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato atteso che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul correlativo motivo di appello è conforme all'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte (cfr., Sez. 6 - , n.. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159 - 01;

Sez. 6 - , n. 2608 del 17/12/2021, Tomasift, Rv. 282423 01; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, De Feo, Rv. 272203 - 01) rispetto al quale il precedente richiamato dalla difesa è isolato e risalente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 mmende. Così deciso, in data 10