Ordinanza — n. 45018/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO nato a COSENZA il 23/04/1969 D'AMATO ROSANNA nato a CASTROVILLARI il 06/10/1974 D'AMATO FILOMENA nato a MARATEA il 25/07/1955 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45018/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO nato a COSENZA il 23/04/1969 D'AMATO ROSANNA nato a CASTROVILLARI il 06/10/1974 D'AMATO FILOMENA nato a MARATEA il 25/07/1955 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO nato a COSENZA il 23/04/1969 D'AMATO ROSANNA nato a CASTROVILLARI il 06/10/1974 D'AMATO FILOMENA nato a MARATEA il 25/07/1955 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi, articolati con la formulazione 4i, motivi identici, proposti nell'interesse di Bevilacqua Leonardo, D'Amato Filomena e D'Amato Avyk/OL-. , s ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di invasione arbitraria contestato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità tanto più che le doglianze non colgono o denunziano il travisamento di emergenze processuali che, con connotazione di decisività, siano state valorizzate dai giudici del merito ai fini della decisione cui, invece, sono pervenuti alla luce di argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici (cfr., in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendone la Corte territoriale negato l'applicazione con corretti argomenti giuridici quali, in particolare, la natura permanente del reato (si vedano, in proposito, pagg. 7 e 8) con cui, è necessario precisarlo, la difesa omette totalmente il confronto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il