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Ordinanza — n. 45013/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45013/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCHEZ DE CRUZ LILIAN VALENTINA nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI: CIANFROCCA; letto il ricorso di Sanchez De Cruz Lilian Valentina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, in realtà, generico, poiché la Corte di appello ha colmato il vuoto motivazionale che aveva portato all'annullamento ed al rinvio sul punto, ed ha argomentato diffusamente sulle ragioni che, a suo avviso, ostano all'applicazione della causa di non punibilità fondando la propria decisione su una serie di considerazioni che attengono vuoi all'aspetto oggettivo della condotta (che ha avuto riflessi anche sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico) che all'elemento del dolo e della personalità dell'imputata (che non si era limitata a strattonare il controllore ma che aveva proseguito inveendo con insulti ed offese) con cui la difesa non si è in alcun modo confrontata, finendo, in realtà, per sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento operato dal giudice di merito in termini non censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, in realtà, generico, poiché la Corte di appello ha colmato il vuoto motivazionale che aveva portato all'annullamento ed al rinvio sul punto, ed ha argomentato diffusamente sulle ragioni che, a suo avviso, ostano all'applicazione della causa di non punibilità fondando la propria decisione su una serie di considerazioni che attengono vuoi all'aspetto oggettivo della condotta (che ha avuto riflessi anche sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico) che all'elemento del dolo e della personalità dell'imputata (che non si era limitata a strattonare il controllore ma che aveva proseguito inveendo con insulti ed offese) con cui la difesa non si è in alcun modo confrontata, finendo, in realtà, per sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento operato dal giudice di merito in termini non censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione alle norme della circolazione multa disciplinare oltraggio alla corte reati violenti sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
letto il ricorso di Sanchez De Cruz Lilian Valentina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCHEZ DE CRUZ LILIAN VALENTINA nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI: CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Sanchez De Cruz Lilian Valentina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, in realtà, generico, poiché la Corte di appello ha colmato il vuoto motivazionale che aveva portato all'annullamento ed al rinvio sul punto, ed ha argomentato diffusamente sulle ragioni che, a suo avviso, ostano all'applicazione della causa di non punibilità fondando la propria decisione su una serie di considerazioni che attengono vuoi all'aspetto oggettivo della condotta (che ha avuto riflessi anche sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico) che all'elemento del dolo e della personalità dell'imputata (che non si era limitata a strattonare il controllore ma che aveva proseguito inveendo con insulti ed offese) con cui la difesa non si è in alcun modo confrontata, finendo, in realtà, per sollecitare una rivisitazione dell'apprezzamento operato dal giudice di merito in termini non censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ciella Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Con