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Ordinanza — n. 45010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRA PETRE ( CUI 041F7YK ) nato il 28/06/1990 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Petre Bira; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi consumata (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e inammissibile per carenza d'interesse in quanto, a fronte di argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, long. 5 e 6), il riccrso tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, essendo stata irrogata una pena corrispondente al minimo edittale, ulteriormente ridotta per le generiche applicate nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi consumata (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e inammissibile per carenza d'interesse in quanto, a fronte di argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, long. 5 e 6), il riccrso tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, essendo stata irrogata una pena corrispondente al minimo edittale, ulteriormente ridotta per le generiche applicate nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie attenuazione della pena sanzione sproporzionata riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
5); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRA PETRE ( CUI 041F7YK ) nato il 28/06/1990 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Petre Bira; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi consumata (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e inammissibile per carenza d'interesse in quanto, a fronte di argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, long. 5 e 6), il riccrso tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, essendo stata irrogata una pena corrispondente al minimo edittale, ulteriormente ridotta per le generiche applicate nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ott