Ordinanza — n. 45009/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEZZI TONIO nato a CHIETI il 26/11/1960 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di lezzi Tonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45009/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEZZI TONIO nato a CHIETI il 26/11/1960 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di lezzi Tonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il ConsigReré e'sensore Il Pres ente