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Ordinanza — n. 45006/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45006/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI GIANLUCA nato il 11/01/1985 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGL CIANFROCCA; letto il ricorso di Roberti Gianluca e le conclusioni trasmesse in data 26.9.2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale respcnsabilità dell'imputato è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI GIANLUCA nato il 11/01/1985 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGL CIANFROCCA; letto il ricorso di Roberti Gianluca e le conclusioni trasmesse in data 26.9.2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale respcnsabilità dell'imputato è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali revisione in materia penale importanza del successo d'integrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI GIANLUCA nato il 11/01/1985 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGL CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Roberti Gianluca e le conclusioni trasmesse in data 26.9.2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale respcnsabilità dell'imputato è formulato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto, ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (cfr., in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si reitera la censura sul difetto di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei reati di ricettazione contestati in continuazione e si lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è formulato con riguardo a doglianze in fatto, peraltro tutte già vagliate e puntualmente disattese dai giudici di merito, estranee al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondate poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato l'applicazione dell'invocata attenuante risulta essere esistente e priva di vizi logici e g undici oltre che coerente con i criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a tal fine, occorre operare un giudizio globale della vicenda che ne testi la effettiva rilevanza indipendentemente ed al di là del solo valore venale del bene ricettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere stensbì,e I