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Ordinanza — n. 45000/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45000/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA DAVIDE nato a SAN SEVERO il 19/08/1975 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIG][ CIANFROCCA; Letto il ricorso di Di Palma Davide; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato, sono formulati in termini non consentiti in quanto finalizzati ad ottenere una alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità in difetto, peraltro, della individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, comunque, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45000/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il res9.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie truffa in materia di prestazioni corruzione nell'esecuzione forzata pagamento dell'ammenda rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA DAVIDE nato a SAN SEVERO il 19/08/1975 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIG][ CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Palma Davide; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato, sono formulati in termini non consentiti in quanto finalizzati ad ottenere una alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità in difetto, peraltro, della individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, comunque, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il res9.