Criminal appeal dismissed for inadmissibility as first ground is merit-based and second lacks illogicality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniela Buccino inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The first ground of appeal was rejected because it constituted a mere complaint on the merits regarding the court's evaluation of the crime's gravity rather than a legal error. The second ground was dismissed as manifestly unfounded since the lower court's discretionary prognosis on future behavior was not illogical. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be admissible if it raises a legal issue or a defect in reasoning; complaints on the merits or discretionary decisions lacking illogicality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO DANIELA nato a AGROPOLI il 04/05/1973 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniela Buccino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si risolve in una doglianza "di merito" sulla valutazione operata dalla Corte che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, non si è soffermata sul solo profilo soggettivo della capacità a delinquere (comunque a tal fine rilevante : cfr., Sez. 3 - , n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617 - 01) ma, anche, con argomentazione non considerata dalla difesa, sulla oggettiva gravità del fatto consistito nel carpire fraudolentemente le credenziali necessarie per utilizzare la postepay della vittima con la tecnica del cd phishing e, pertanto, complessivamente da ritenere di non lieve offensività; considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato in merito alla prognosi negativa sulla futura astensione dal commettere altri delitti, sostenendola con argomentazioni che, in merito ad una decisione largamente discrezionale, sono comunque esenti da profili di manifesta illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President