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Ordinanza — n. 44992/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESCIONE GIACOMO nato a MARCIANISE il 30/08/1995 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Giacomo Tescione; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza degli elementi costitutivi dei reati di lesioni personali, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 31008 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795; Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Apicella, Rv. 246679), hanno correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che l'ulteriore motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata qualora il giudice del merito individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 44992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 31008 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795; Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Apicella, Rv. 246679), hanno correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che l'ulteriore motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata qualora il giudice del merito individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali gravità della pena riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESCIONE GIACOMO nato a MARCIANISE il 30/08/1995 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giacomo Tescione; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza degli elementi costitutivi dei reati di lesioni personali, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 31008 del 25/09/2020, Burgio, Rv. 279795; Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Apicella, Rv. 246679), hanno correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che l'ulteriore motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata qualora il giudice del merito individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); che, nella specie, l'onere argomentativo della Corte di appello, per come integrato anche dalla motivazione del primo giudice pienamente confermata, è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il