Ordinanza — n. 44991/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINI ANTONIO nato a NAPOLI il 21/01/1952 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Petrosini Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità poiché è fondato su censure che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 4); che, in ogni caso, va ribadito il secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena, previa esclusione della recidiva contestata e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale ha confermato la recidiva contestata e ha negato le predette attenuanti con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr., in proposito, pag. 5); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 44991/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., è privo di specificità poiché è fondato su censure che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 4); che, in ogni caso, va ribadito il secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena, previa esclusione della recidiva contestata e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale ha confermato la recidiva contestata e ha negato le predette attenuanti con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr., in proposito, pag. 5); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINI ANTONIO nato a NAPOLI il 21/01/1952 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Petrosini Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità poiché è fondato su censure che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 4); che, in ogni caso, va ribadito il secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena, previa esclusione della recidiva contestata e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale ha confermato la recidiva contestata e ha negato le predette attenuanti con motivazione esente da vizi logici e giuridici (cfr., in proposito, pag. 5); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigl est