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Ordinanza — n. 44986/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44986/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANCI VERONICA nato a PALERMO il 05/05/1988 CIANCIMINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1987 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 175 cod. pen; Ordinanza — n. 44986/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANCI VERONICA nato a PALERMO il 05/05/1988 CIANCIMINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1987 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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occupazione immobile occupato pretesa abusiva del locatore grave restrizione all'uso attuale grado di occupazione sfruttamento abusivo

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
3); ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 175 cod. pen
1); osservato che l'ultima doglianza, inerente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANCI VERONICA nato a PALERMO il 05/05/1988 CIANCIMINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1987 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Veronica Ganci e Giuseppe Ciancimino, presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, inconferenti e non scandite dalla necessaria analisi critica alle argomentazioni del provvedimento impugnato; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e non consentito in quanto la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e comunque dalla sentenza emerge che l'occupazione era ancora in corso all'esito del giudizio di appello; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 1); osservato che l'ultima doglianza, inerente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., è inammissibile poiché non è stata proposta con i motivi di appello ed è stata solo sollevata dal difensore della Ganci con memoria depositata in giudizio; la stessa, inoltre, è priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto viene prospettata in modo generico, senza la puntuale allegazione degli elementi di fatto a sostegno della censura e in particolare del certificato penale dei ricorrenti;

Va poi rilevato che la Ganci ha riportato precedenti penali sicchè l'istanza era comunque manifestamente infondata, in quanto il beneficio ex art. 175 cod.pen. può essere riconosciuto solo in favore di un soggetto incensurato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il