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Ordinanza — n. 44985/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44985/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44985/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANNINO PIETRO nato a PALERMO il 04/04/1990 AMATO GIOVANNA nato a PALERMO il 14/05/1974 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44985/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANNINO PIETRO nato a PALERMO il 04/04/1990 AMATO GIOVANNA nato a PALERMO il 14/05/1974 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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conflitto d'interessi dell'avvocato identità dei crediti procedimento contraddittorio mancata prova di parzialità conflitto di giurisdizioni allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi di Pietro Mannino e Giovanna Amato, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputi; considerato che i ricorsi, che contestano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANNINO PIETRO nato a PALERMO il 04/04/1990 AMATO GIOVANNA nato a PALERMO il 14/05/1974 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Pietro Mannino e Giovanna Amato, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputi; considerato che i ricorsi, che contestano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della scrinninante dello stato di necessità , sono manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023