Ordinanza — n. 44984/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNALI LUCA nato a MASSA il 15/04/1989 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Luca Vignali e la memoria con cui l'avv. Cucchi ha insistito nel ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGNALI LUCA nato a MASSA il 15/04/1989 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Vignali e la memoria con cui l'avv. Cucchi ha insistito nel ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.