Ordinanza — n. 44983/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORULLI ROBERTO (CUI 04IOTHB) nato a GENOVA il 16/01/1971 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Roberto Florulli; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di idoneità intimidatrice delle parole rivolte dall'imputato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783), ha correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783), ha correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORULLI ROBERTO (CUI 04IOTHB) nato a GENOVA il 16/01/1971 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Florulli; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di idoneità intimidatrice delle parole rivolte dall'imputato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783), ha correttamente applicato la legge penale ed argomentato sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobr