Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Salvatore Ragaccio e Eleonora D'Amico, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati; considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità dei coimputati, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, infatti, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ot