Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa riesame dell'entità pena motivi di cassazione sanzioni penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
3); ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAGACCIO SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 07/06/1988 D'AMICO ELEONORA nato a CASTROFILIPPO il 29/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Salvatore Ragaccio e Eleonora D'Amico, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati; considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità dei coimputati, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che il terzo motivo, relativo alle circostanze di reato ed all'eccessività della pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, infatti, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ot