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Ordinanza — n. 44980/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44980/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI DOMENICO nato a NOLA il 29/09/1992 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Domenico Bellucci; considerato che l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44980/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici monopolio sulle installazioni elettriche abuso di impianti di telecomunicazioni modificazione architettonica violazione delle norme edilizie diritto all'antenna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI DOMENICO nato a NOLA il 29/09/1992 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Bellucci; considerato che l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.