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Ordinanza — n. 44976/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME ELHADJI ALIOU nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Elhadji Aliou Drame; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti giuridici ed argomentazione esente da criticità giustificative, valorizzando l'elevato numero di prodotti contraffatti (si veda, in particolare, pag. 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.

Parole chiave

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permessi di lavoro revoca del permesso di dimora permesso di domicilio domanda d'asilo di cittadino nigeriano soggiorno illegale disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Elhadji Aliou Drame; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME ELHADJI ALIOU nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elhadji Aliou Drame; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti giuridici ed argomentazione esente da criticità giustificative, valorizzando l'elevato numero di prodotti contraffatti (si veda, in particolare, pag. 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.