Ordinanza — n. 44975/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC SILVIA nato a TORINO il 13/03/1993 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Silvia Marinkovic; considerato che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 648, quarto comma, cod. pen. e della continuazione esterna nonché la mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv. 284420;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, primo comma, n. 6, e 648, quarto comma, cod. pen. e della continuazione esterna nonché la mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv. 284420;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC SILVIA nato a TORINO il 13/03/1993 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Silvia Marinkovic; considerato che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 648, quarto comma, cod. pen. e della continuazione esterna nonché la mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv. 284420;
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 sulle attenuanti e pag. 5 sulla recidiva e sulla continuazione); che peraltro la Corte ha riconosciuto in favore dell'imputata le attenuanti generiche ritenendole prevalenti sulla recidiva reiterata, così incorrendo in violazione di legge in favore dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse , con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 10 ottobre