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Ordinanza — n. 44974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC TARZAN nato a BOLOGNA 11 14/11/1990 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Halilovic Tarzan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), a cui si è correttamente conformata la Corte territoriale (cfr., pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), a cui si è correttamente conformata la Corte territoriale (cfr., pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danno patrimoniale restituzione del termine valore affettivo danno patrimoniale procurato con astuzia azione di risarcimento danni da sequestro commisurazione della pena per rapina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC TARZAN nato a BOLOGNA 11 14/11/1990 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Halilovic Tarzan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), a cui si è correttamente conformata la Corte territoriale (cfr., pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consiglier estensore Il Presidente