Ordinanza — n. 44972/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a FOGGIA il 12/10/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Salvatore Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 44972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a FOGGIA il 12/10/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.