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Ordinanza — n. 44972/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a FOGGIA il 12/10/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Salvatore Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 44972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici soppressione delle prestazioni indennità di buonuscita diritto alla disconnessione abbandono del posto di lavoro integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a FOGGIA il 12/10/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.