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Ordinanza — n. 44971/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44971/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO STEFANIA nato a ROMA il 23/02/1965 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Di Matteo Stefania; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di riciclaggio, e in subordine se ne invoca la derubricazione in quelli di favoreggiamento reale o ricettazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 1, 2 e 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO STEFANIA nato a ROMA il 23/02/1965 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Di Matteo Stefania; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di riciclaggio, e in subordine se ne invoca la derubricazione in quelli di favoreggiamento reale o ricettazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 1, 2 e 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio restituzione dei sussidi statali riconsiderazione riciclaggio di capitali cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO STEFANIA nato a ROMA il 23/02/1965 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Matteo Stefania; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di riciclaggio, e in subordine se ne invoca la derubricazione in quelli di favoreggiamento reale o ricettazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 1, 2 e 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il motivo che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato che la doglianza con cui si lamenta l'eccessività della pena non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensor