Ordinanza — n. 44968/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALY nato il 12/06/1966 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Aly Fall; considerato che il ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneuti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen.,tenuto conto della recidiva reiterata , il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen.,tenuto conto della recidiva reiterata , il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALY nato il 12/06/1966 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aly Fall; considerato che il ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneuti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen.,tenuto conto della recidiva reiterata , il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023