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Ordinanza — n. 44966/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44966/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44966/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI ENRICO nato a PADOVA il 25/01/1960 RUMMOLINO SALVATORE nato a MILANO il 17/09/1953 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44966/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI ENRICO nato a PADOVA il 25/01/1960 RUMMOLINO SALVATORE nato a MILANO il 17/09/1953 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale alleggerimento della pena riesame dell'entità pena pericolo di reiterazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI ENRICO nato a PADOVA il 25/01/1960 RUMMOLINO SALVATORE nato a MILANO il 17/09/1953 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto i ricorsi di Enrico Nicolini e Salvatore Rummolino, presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati; considerato che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, in particolare, il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte della presenza di ampia argomentazione (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7), si prospettano deduzione generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il riconoscimento della recidiva contestata all'imputato Rummolino, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente ai consolidati indirizzi giurisprudenziali (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, non mass.; Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il