Ordinanza — n. 44963/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Armando Bracciaventi e Morena Lucchese, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati; ritenuto che i ricorsi, che contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2