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Ordinanza — n. 44963/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44963/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione rinuncia alla motivazione capacità di stare in giudizio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Armando Bracciaventi e Morena Lucchese, presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati; ritenuto che i ricorsi, che contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2