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Ordinanza — n. 44961/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding lower court's penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ayman Chouchen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the refusal to recognize a mitigating circumstance regarding the value of a stolen laptop, arguing it was not properly assessed. The court rejected this claim as generic and unfounded, noting the lower court correctly valued the public-use computer inventoryed by a school.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground contests the application of a mitigating circumstance based on the value of stolen goods when the lower court correctly assessed the item's public utility and inventory status.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mitigating circumstance refusal stolen property valuation public use inventory generic appeal grounds permesso di famiglia soggiorno illegale asilo di famiglia afghana

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Ayman Chouchen; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUCHEN AYMAN nato il 15/07/1987 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ayman Chouchen; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, valorizzando il valore economico non esiguo di un computer portatile che, oltretutto, risultava inventariato da una scuola e quindi destinato ad uso pubblico (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.