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Ordinanza — n. 44958/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44958/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCOTTA MARCO ( CUI OlLTSKR) nato a ALESSANDRIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Sciaccotta Marco; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a questi ascritto, e in subordine se ne invoca la derubricazione nell'ipotesi tentata e l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44958/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa pena di recesso pagamento degli arretrati truffa in materia di credito azione creditoria pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCOTTA MARCO ( CUI OlLTSKR) nato a ALESSANDRIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sciaccotta Marco; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a questi ascritto, e in subordine se ne invoca la derubricazione nell'ipotesi tentata e l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Che in particolare la corte ha correttamente affermato che il reato di truffa si è consumato con l'accredito delle somme provenienti dalla persona offesa sulla carta Postepay dell'imputato e che il successivo storno effettuato in seguito alla denunzia di truffa si è verificato dopo la consumazione del delitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presideite