Ordinanza — n. 44958/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCOTTA MARCO ( CUI OlLTSKR) nato a ALESSANDRIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Sciaccotta Marco; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a questi ascritto, e in subordine se ne invoca la derubricazione nell'ipotesi tentata e l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44958/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCOTTA MARCO ( CUI OlLTSKR) nato a ALESSANDRIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sciaccotta Marco; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a questi ascritto, e in subordine se ne invoca la derubricazione nell'ipotesi tentata e l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Che in particolare la corte ha correttamente affermato che il reato di truffa si è consumato con l'accredito delle somme provenienti dalla persona offesa sulla carta Postepay dell'imputato e che il successivo storno effettuato in seguito alla denunzia di truffa si è verificato dopo la consumazione del delitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presideite