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Ordinanza — n. 44956/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44956/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44956/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POTENZA ANTONIO nato a GALLIPOLI il 06/09/1957 POTENZA ROSARIO nato a MATINO il 06/06/1969 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44956/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato infatti precisato che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie pene e misure remissione della pena pena complementare sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5 e 6); ritenuto che le ulteriori doglianze, relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 541 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POTENZA ANTONIO nato a GALLIPOLI il 06/09/1957 POTENZA ROSARIO nato a MATINO il 06/06/1969 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Antonio Potenza e Rosario Potenza; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che le ulteriori doglianze, relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; che i ricorrenti devono altresì essere condannati alle spese sostenute nel grado dalla parte civile che tramite il deposito di memoria ha fornito un contributo utile alla valutazione della fondatezza del ricorso.

E' stato infatti precisato che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen.

è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12784 del 23/01/2020 Ud. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 278834 - 01) Che le dette spese possono essere liquidate in euro 3500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Provincia di Lecce che liquida in euro 3500,00 euro oltre accessori di legge. Così deciso, il