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Ordinanza — n. 44950/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44950/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPAGLIATELLI LAZZARO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 02/03/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Lazzaro Impagliatelli; ritenuto che il ricorso, che contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici dell'appello, pienamente condividendo le argomentazioni del primo giudice, hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); considerato che le ulteriori doglianze, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere prive di specificità e/o ad inerire a violazioni di legge non previamente dedotte come specifico motivo di appello (si veda il non contestato riepilogo dei motivi di gravame espresso a pag. 2 della sentenza), sono manifestamente infondate in quanto basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente disattendendo le doglianze difensive dedotte sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 44950/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 - 6); considerato che le ulteriori doglianze, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere prive di specificità e/o ad inerire a violazioni di legge non previamente dedotte come specifico motivo di appello (si veda il non contestato riepilogo dei motivi di gravame espresso a pag. 2 della sentenza), sono manifestamente infondate in quanto basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente disattendendo le doglianze difensive dedotte sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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mancanza di prova mancata prova di parzialità motivi di cassazione difetto di motivazione deposizione inattendibile cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPAGLIATELLI LAZZARO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 02/03/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lazzaro Impagliatelli; ritenuto che il ricorso, che contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici dell'appello, pienamente condividendo le argomentazioni del primo giudice, hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); considerato che le ulteriori doglianze, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere prive di specificità e/o ad inerire a violazioni di legge non previamente dedotte come specifico motivo di appello (si veda il non contestato riepilogo dei motivi di gravame espresso a pag. 2 della sentenza), sono manifestamente infondate in quanto basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente disattendendo le doglianze difensive dedotte sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ott