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Ordinanza — n. 44949/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44949/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CASTRI ANTONIO nato a BRINDISI il 22/01/1946 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Antonio Di Castri; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è inconducente e manifestamente infondato in quanto Di Castri ha riportato condanna per il solo delitto di ricettazione e il reato presupposto della ricettazione è il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. e non il reato di cui al capo B)dichiarato estinto nelle more del giudizio; ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 473 cod. pen; Ordinanza — n. 44949/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 473 cod. pen. e non il reato di cui al capo B)dichiarato estinto nelle more del giudizio; ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie alleggerimento della pena dispensa dal versamento delle spese motivi di cassazione azione estimatoria

Disposizioni normative citate

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art. 473 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CASTRI ANTONIO nato a BRINDISI il 22/01/1946 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Di Castri; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è inconducente e manifestamente infondato in quanto Di Castri ha riportato condanna per il solo delitto di ricettazione e il reato presupposto della ricettazione è il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. e non il reato di cui al capo B)dichiarato estinto nelle more del giudizio; ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 20