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Ordinanza — n. 44947/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as discretionary judicial grading is not cassation reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44947/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Battiston's appeal inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal in Venice. Battiston argued against the specific penalty grading, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge and cannot be reviewed for cassation unless arbitrariness is proven. Since the lower court provided sufficient motivation using standard phrases like 'congruous penalty,' the appeal was rejected and costs awarded to the state.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge is not subject to cassation review unless the decision results from arbitrariness or illogical reasoning, as the determination of base and adjusted penalties falls within the judge's exclusive evaluative power.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Cassation Admissibility Judicial Arbitrariness Penal Grading Review controllo della commisurazione della pena gravità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTON LUCA nato a TREVISO il 07/12/1993 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Battiston; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2