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Ordinanza — n. 44944/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44944/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/03/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Baia Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al difetto di legittimazione del sostituto processuale a formulare la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti e come puntualmente precisato dalla Corte di appello, nel caso di specie la richiesta di rito alternativo era stata formulata dal difensore di fiducia e procuratore speciale via PEC; considerato che, nella specie, come pure risulta dagli atti, lo stesso imputato, nel conferire procura speciale a procedere ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., aveva autorizzato il difensore di fiducia ad avvalersi del sostituto processuale all'uopo delegato; rilevato, pertanto, che il ricorso, che non si è confrontato con le considerazioni pur spese sul punto specifico dalla Corte di appello, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 438 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44944/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 438 cod. proc. pen., aveva autorizzato il difensore di fiducia ad avvalersi del sostituto processuale all'uopo delegato; rilevato, pertanto, che il ricorso, che non si è confrontato con le considerazioni pur spese sul punto specifico dalla Corte di appello, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto formale di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico eccezioni processuali osservanza delle norme procedurali trasmissione di un atto processuale procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 438 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/03/1990 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Baia Vincenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al difetto di legittimazione del sostituto processuale a formulare la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti e come puntualmente precisato dalla Corte di appello, nel caso di specie la richiesta di rito alternativo era stata formulata dal difensore di fiducia e procuratore speciale via PEC; considerato che, nella specie, come pure risulta dagli atti, lo stesso imputato, nel conferire procura speciale a procedere ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., aveva autorizzato il difensore di fiducia ad avvalersi del sostituto processuale all'uopo delegato; rilevato, pertanto, che il ricorso, che non si è confrontato con le considerazioni pur spese sul punto specifico dalla Corte di appello, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consiglier